Descrizione
Descrizione
Il termine cittadinanza indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è in particolare uno status, denominato civitatis, al quale l’ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici. In Italia il concetto di cittadinanza nasce al momento della costituzione dello Stato unitario ed è attualmente disciplinata dalla Legge n. 91/1992.
Il DL 36/2025 del 27/03/2025, ha segnato un punto di svolta nell’evoluzione normativa italiana in materia di cittadinanza, introducendo limiti e condizioni ispirati al principio di effettività del vincolo con la Repubblica, stabilendo una preclusione all'acquisto automatico della cittadinanza per chi nasce all’ESTERO ed in possesso di Altra Cittadinanza, in deroga alle fattispecie di acquisto automatico della cittadinanza che si riportano di seguito:
1. cittadinanza iure sanguinis (art. 1 legge n. 91/1992 e art. 1 legge n. 555/1912);
2. il riconoscimento e la dichiarazione giudiziale di filiazione (art. 2 legge n. 91/1992, art. 5 legge n. 123/1983, art. 2 legge n. 555/1912);
3. cittadinanza per adozione durante la minore età (art. 3 legge n. 91/1992, art. 5 legge n. 123/1983);
4. cittadinanza per matrimonio di donna straniera con cittadino italiano prima del 27 aprile 1983 (art. 10, comma 2 legge n. 555/1912; art. 9 del codice civile del 1865) o di donna straniera con cittadino italiano dopo del 27 aprile 1983 (art. 5 legge n. 91/1992);
5. cittadinanza iuris communicatione, cioè essenzialmente per trasmissione ai figli minori conviventi del genitore che acquista la cittadinanza italiana (art. 14 legge n. 91/1992; art. 12, comma 1, legge n. 555/1912).
La nuova disposizione consente, tuttavia, anche a chi è nato all'estero e sia in possesso di altra cittadinanza di ottenere la cittadinanza italiana nel caso in cui ricorra una delle condizioni ivi previste.
• Dunque in ogni caso la prima distinzione da fare è se il richiedente sia nato in ITALIA o all’ESTERO.
• La seconda distinzione, se nato all’ESTERO, abbia o meno ALTRA cittadinanza (art. 3-bis della Legge 91/1992).
• Altra distinzione, se trattasi di MINORE o MAGGIORENNE.
• Ultima distinzione, se gli ascendenti sono o sono stati Cittadini Italiani per NASCITA o per ACQUISTO (art. 4, 5, 9, 14 della Legge 91/1992).
Considerato la mole di combinazioni che possono verificarsi, a seconda dei casi, viene qui di seguito esplicato le varie possibilità di acquisto della cittadinanza Italiana suddividendo gli schemi tra MINORENNI e MAGGIORENNI.
Il termine cittadinanza indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è in particolare uno status, denominato civitatis, al quale l’ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici. In Italia il concetto di cittadinanza nasce al momento della costituzione dello Stato unitario ed è attualmente disciplinata dalla Legge n. 91/1992.
Il DL 36/2025 del 27/03/2025, ha segnato un punto di svolta nell’evoluzione normativa italiana in materia di cittadinanza, introducendo limiti e condizioni ispirati al principio di effettività del vincolo con la Repubblica, stabilendo una preclusione all'acquisto automatico della cittadinanza per chi nasce all’ESTERO ed in possesso di Altra Cittadinanza, in deroga alle fattispecie di acquisto automatico della cittadinanza che si riportano di seguito:
1. cittadinanza iure sanguinis (art. 1 legge n. 91/1992 e art. 1 legge n. 555/1912);
2. il riconoscimento e la dichiarazione giudiziale di filiazione (art. 2 legge n. 91/1992, art. 5 legge n. 123/1983, art. 2 legge n. 555/1912);
3. cittadinanza per adozione durante la minore età (art. 3 legge n. 91/1992, art. 5 legge n. 123/1983);
4. cittadinanza per matrimonio di donna straniera con cittadino italiano prima del 27 aprile 1983 (art. 10, comma 2 legge n. 555/1912; art. 9 del codice civile del 1865) o di donna straniera con cittadino italiano dopo del 27 aprile 1983 (art. 5 legge n. 91/1992);
5. cittadinanza iuris communicatione, cioè essenzialmente per trasmissione ai figli minori conviventi del genitore che acquista la cittadinanza italiana (art. 14 legge n. 91/1992; art. 12, comma 1, legge n. 555/1912).
La nuova disposizione consente, tuttavia, anche a chi è nato all'estero e sia in possesso di altra cittadinanza di ottenere la cittadinanza italiana nel caso in cui ricorra una delle condizioni ivi previste.
• Dunque in ogni caso la prima distinzione da fare è se il richiedente sia nato in ITALIA o all’ESTERO.
• La seconda distinzione, se nato all’ESTERO, abbia o meno ALTRA cittadinanza (art. 3-bis della Legge 91/1992).
• Altra distinzione, se trattasi di MINORE o MAGGIORENNE.
• Ultima distinzione, se gli ascendenti sono o sono stati Cittadini Italiani per NASCITA o per ACQUISTO (art. 4, 5, 9, 14 della Legge 91/1992).
Considerato la mole di combinazioni che possono verificarsi, a seconda dei casi, viene qui di seguito esplicato le varie possibilità di acquisto della cittadinanza Italiana suddividendo gli schemi tra MINORENNI e MAGGIORENNI.
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Ultimo aggiornamento pagina: 17/07/2025 11:41:38