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Polizia Mortuaria

  • Servizio attivo
Alle persone che hanno avuto un decesso in famiglia e alle ditte di Onoranze Funebri incaricate dai famigliari di occuparsi delle salme o dei resti mortali

A chi è rivolto

Alle persone che hanno avuto un decesso in famiglia e alle ditte di Onoranze Funebri incaricate dai famigliari di occuparsi delle salme o dei resti mortali

Descrizione

La polizia mortuaria, non fa parte delle autorità preposte alla tutela dell’ordine pubblico e dell’incolumità delle persone; in parole povere, non è un corpo militare né una forza armata.
Si occupa di diversi servizi : dal trasporto cimiteriale, alla dalla denuncia della causa di morte a quella in materia di malattie infettivo-diffusive.
Essa, inoltre, svolge attività di rilascio delle autorizzazioni al trasporto funebre, rilascio del passaporto mortuario o estradizione, e cremazione di resti mortali (escluso la cremazione, affido e dispersione ceneri di cadavere che, con la modifica apportata dagli artt. 36 e 37 della Legge n. 182/2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025 ed entrata in vigore il 18 dicembre 2025, è di competenza dell'UFFICIO DI STATO CIVILE).
Le procedure tipiche della polizia mortuaria interessano uffici comunali, operatori del settore funebre ed enti pubblici diversi (Comuni, aziende sanitarie, Regioni).

In tutti i casi di decesso e per le operazioni di tumulazione, inumazione, esumazione ed estumulazione, è necessario rivolgersi all'Ufficio Cimiteriale.

Tumulazione : consiste nel seppellimento della salma/resti/ceneri in un loculo o in una celletta (quando non siano già precedentemente assegnati è necessaria una concessione mediante stipula di un contratto).

Inumazione : consiste nel seppellimento di una salma in campo;

TRASPORTO :
• L'autorizzazione al trasporto, ai sensi degli art. 17, 19, 23, 24, 26, 29 e 30 del D.P.R. n. 285/1990, di cadavere, di resti mortali o di ceneri, che sia destinato alla TUMULAZIONE/INUMAZIONE o CREMAZIONE o ESTRADIZIONE, è rilasciata dal funzionario, o incaricato, del servizio di POLIZIA MORTUARIA del comune di decesso o in cui sono esumati o estumulati i resti.

CREMAZIONE DI RESTI MORTALI (esumati dopo 10 anni o estumulati dopo 20 anni) :

• L'autorizzazione al trasporto, ai sensi degli art. 17, 19, 23, 24, 26, 29 e 30 del D.P.R. n. 285/1990, di cadavere, di resti mortali o di ceneri, che sia destinato alla TUMULAZIONE/INUMAZIONE o CREMAZIONE o ESTRADIZIONE, è rilasciata dal funzionario, o incaricato, del servizio di POLIZIA MORTUARIA del comune di decesso o in cui sono esumati o estumulati i resti.

CREMAZIONE DI RESTI MORTALI (esumati dopo 10 anni o estumulati dopo 20 anni) :

• L'art. 3 Comma 1 Lettera b) del DPR n. 254/2003 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari) definisce RESTI MORTALI gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni.
• La cremazione, ai sensi dell'art. 3 Comma 5 del DPR n. 254/2003, può essere autorizzata sulla base della volontà, ai sensi dell'art. 3 Comma 1 Lettera g) della Legge n. 130/2001, testamentaria espressa in tal senso dal defunto, sulla base di una iscrizione del defunto ad associazioni riconosciute aventi per fine la cremazione. In mancanza la volontà deve essere manifestata dal coniuge e in difetto, dal parente più prossimo. Le ceneri possono essere tumulate, affidate o disperse (Ove ci siano i presupposti).

CREMAZIONI DI CADAVERE (diverso dai resti mortali) :

 • sono di competenza dell'UFFICIO DI STATO CIVILE (vedi pagina CREMAZIONI).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento dell'ordinamento dello stato civile)
- D.P.R. 30 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di polizia mortuaria)
- D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari)
- LEGGE 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri)
- art. 36 e 37 della legge n. 182/2025 in vigore dal 18/12/2025

Come fare

Di norma sono le ditte di Onoranze Funebri che vengono incaricate dai familiari di occuparsi di tutte le attività inerenti la destinazione delle salme o dei resti mortali, ma ad operazioni quali la denuncia di morte presso lo Stato Civile, possono occuparsene famigliari o chiunque sia a conoscenza di un decesso. Trascorse 24 ore dal decesso, dopo aver acquisito il certificato necroscopico, salvi i casi dipendenti da reato per i quali occorre il nulla osta dell’autorità giudiziaria, l'UFFICIALE DI STATO CIVILE rilascia l'autorizzazione al seppellimento, esente da bollo.

Per il TRASPORTO :

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, o l’incaricato al servizio, di POLIZIA MORTUARIA, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della Legge n. 130/2001, rilascia l’AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO in MARCA DA BOLLO a fronte di ISTANZA, in MARCA DA BOLLO, presentata dall’Onoranza Funebre incaricata, sia che il cadavere sia destinato alla TUMULAZIONE/INUMAZIONE sia alla CREMAZIONE che ESTRADIZIONE.

Per l'ESTRADIZIONE o PASSAPORTO MORTUARIO :

• vedere pagina Rimpatrio/espatrio salma.

Per la CREMAZIONE di RESTI MORTALI (esumati dopo 10 anni o estumulati dopo 20 anni) :

• Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, o l’incaricato al servizio, di POLIZIA MORTUARIA del comune in cui sono esumati o estumulati, ai sensi dell’art. 3 Comma 5 del DPR n. 254/2003, rilascia l'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE di RESTI MORTALI in MARCA DA BOLLO, su ISTANZA, in MARCA DA BOLLO, presentata dall’Onoranza Funebre incaricata.

Per l' AFFIDO CENERI derivanti da cremazione di RESTI MORTALI (esumati dopo 10 anni o estumulati dopo 20 anni) :
• Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, o l’incaricato al servizio, di POLIZIA MORTUARIA del comune in cui sono esumati o estumulati rilascia l'AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDO delle ceneri in MARCA DA BOLLO, su ISTANZA, in MARCA DA BOLLO, presentata dal congiunto, corredata di documento d'identità.

Per la DISPERSIONE CENERI derivanti da cremazione di RESTI MORTALI (esumati dopo 10 anni o estumulati dopo 20 anni) :
Per la DISPERSIONE CENERI derivanti da cremazione di RESTI MORTALI (esumati dopo 10 anni o estumulati dopo 20 anni) :

• La DISPERSIONE Ceneri derivanti da cremazione di RESTI MORTALI, è ammessa, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera c) e g) della Legge 130/2001, solo se il defunto l’aveva espressamente voluta. Dunque la dispersione dei resti mortali esumati (dopo 10 anni) o estumulati (dopo 20 anni) può aver luogo solo se c'e' una chiara manifestazione in vita del defunto (testamento, iscrizione a un’associazione, o altra forma di espressione del de cuius in vita che possa essere ammessa). Se, all’epoca del decesso, mancava una volontà del defunto e i familiari hanno scelto loro (ad esempio: “tumulazione nel cimitero”), quella scelta è l’esercizio di un diritto proprio dei congiunti, noto come ius eligendi sepulchrum. Non è la “voce” del defunto: è la loro decisione. Proprio per questo può essere cambiata, da chi l’ha resa o da altri soggetti legittimati (per esempio i figli quando il coniuge è deceduto), sempre nel rispetto delle regole e con le formalità dovute. Resta il limite invalicabile: non si può passare alla dispersione se manca la prova della volontà del defunto. Ove ci siano i presupposti, Il funzionario, o incaricato, del servizio di POLIZIA MORTUARIA del comune in cui sono esumati o estumulati i resti rilascia l'autorizzazione alla DISPERSIONE Ceneri derivanti da cremazione di RESTI MORTALI, in marca da bollo.

Per la CREMAZIONE di CADAVERE (diverso dai resti mortali) :

• L’autorizzazione alla cremazione di cadavere è competenza dell’UFFICIALE DI STATO CIVILE del Comune di decesso o di ultima sepoltura. Per il rilascio è necessario visionare la pagina delle CREMAZIONI.

Per l' AFFIDO CENERI derivanti da cremazione di CADAVERE (diverso dai resti mortali) :

• L’autorizzazione all’affido delle ceneri, derivanti da cremazione di cadavere, è competenza dell’UFFICIALE DI STATO CIVILE del Comune di decesso o di ultima sepoltura. Per il rilascio è necessario visionare la pagina delle CREMAZIONI.

Per la DISPERIONE CENERI derivanti da cremazione di CADAVERE (diverso dai resti mortali) :

• L’autorizzazione all’affido delle ceneri, derivanti da cremazione di cadavere, è competenza dell’UFFICIALE DI STATO CIVILE del Comune di decesso o di ultima sepoltura. Per il rilascio è necessario visionare la pagina delle CREMAZIONI.

Cosa serve

Per le denunce di morte e l'organizzazione di funerali, non vi è necessità di appuntamento, con riferimento ai turni di reperibilità, nelle giornate non lavorative, degli ufficiali addetti.

Per il TRASPORTO :

l'ISTANZA da parte dell'agenzia funebre incaricata in MARCA DA BOLLO

Per Cremazione di RESTI MORTALI (esumati dopo 10 anni o estumulati dopo 20 anni) :

L' ISTANZA ALLA CREMAZIONE DI RESTI MORTALI è presentata, dall'AGENZIA FUNEBRE incaricata, con apposita MARCA DA BOLLO, al funzionario o incaricato al servizio di POLIZIA MORTUARIA del comune in cui sono esumati o estumulati.
• L'art. 3 Comma 5 del DPR n. 254/2003 stabilisce che per la cremazione di resti mortali NON è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del D.PR. n. 285/1990, ossia CERTIFICATO che escluda la morte violenta o NULLA OSTA dell'autorità giudiziaria.

• La MANIFESTAZIONE DI VOLONTA' DEI CONGIUNTI , ai sensi dell'art. 3 Comma 1 Lettera g) della Legge n. 130/2001, è presentata, dai congiunti in esenzione, al funzionario o incaricato al servizio di POLIZIA MORTUARIA del comune in cui sono esumati o estumulati. Qualora da parte dei medesimi soggetti non siano effettuate comunicazioni sulla nuova sistemazione dei suddetti resti a seguito delle attività di esumazione ordinaria o di estumulazione ordinaria o a scadenza della concessione, il comune può disporre, in alternativa alla reinumazione, che si provveda d'ufficio alla loro cremazione, a condizione che di tale disposizione sia stata informata preventivamente la cittadinanza mediante pubbliche affissioni. Gli oneri derivanti dalla reinumazione o dalla cremazione restano a carico dei congiunti;

Per l' AFFIDO CENERI derivanti da cremazione di RESTI MORTALI (esumati dopo 10 anni o estumulati dopo 20 anni)
L'ISTANZA DI AFFIDO è presentata, dal congiunto , con apposita MARCA DA BOLLO, al funzionario o incaricato al servizio di POLIZIA MORTUARIA del comune in cui sono esumati o estumulati.

 Per la DISPERSIONE CENERI derivanti da cremazione di RESTI MORTALI (esumati dopo 10 anni o estumulati dopo 20 anni) :
 
 • L'ISTANZA ALLA DISPERSIONE è presentata, dal congiunto , con apposita MARCA DA BOLLO, al funzionario o incaricato al servizio di POLIZIA MORTUARIA del comune in cui sono esumati o estumulati, corredata da UNO dei seguenti documenti (La dispersione delle ceneri derivanti da cremazione di resti mortali è ammessa, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera c) della Legge 130/2001, solo su espressa volontà del defunto. La sola dichiarazione dei congiunti non è ammessa) :

1. Copia autentica rilasciata dal notaio del TESTAMENTO PUBBLICO o attestazione dell’avvenuta pubblicazione per TESTAMENTO OLOGRAFO o SEGRETO, ove è indicata la volontà di scelta alla dispersione da parte del defunto resa in vita;

2. DICHIARAZIONE da parte del rappresentante legale della Società per la Cremazione (SOCREM) nella quale si certifica che il defunto è rimasto iscritto fino al momento del decesso, ove lo stesso indicata
3. DOCUMENTO PRIVATO, redatto dal defunto in vita,

 Per la CREMAZIONE/AFFIDO/DISPERSIONE di cadavere (diverso dai resti mortali)

 • visionare la pagina delle CREMAZIONI.



Cosa si ottiene

Per il SEPPELLIMENTO

• L’ufficiale di stato civile che riceve la dichiarazione o l’avviso di morte ( da parte della struttura sanitaria), redigerà l’atto di morte. Trascorse 24 ore dal decesso, dopo aver acquisito il certificato necroscopico, salvi i casi dipendenti da reato per i quali occorre il nulla osta dell’autorità giudiziaria, rilascia l'autorizzazione al seppellimento, esente da bollo.

Per il TRASPORTO :

• Il funzionario, o incaricato, del servizio di POLIZIA MORTUARIA del comune di decesso o in cui sono esumati o estumulati i resti rilascia l'autorizzazione al TRASPORTO di cadavere o resti mortali e delle ralative ceneri, in marca da bollo.

Per la CREMAZIONE di RESTI MORTALI (esumati dopo 10 anni o estumulati dopo 20 anni) :

1. Il funzionario, o incaricato, del servizio di POLIZIA MORTUARIA del comune in cui sono esumati o estumulati i resti rilascia l'autorizzazione alla CREMAZIONE di RESTI MORTALI, in marca da bollo.
2. se richiesto, Il funzionario, o incaricato, del servizio di POLIZIA MORTUARIA del comune in cui sono esumati o estumulati i resti rilascia l'autorizzazione all' AFFIDAMENTO Ceneri derivanti da cremazione di RESTI MORTALI, in marca da bollo.
3. N.B : La DISPERSIONE Ceneri derivanti da cremazione di RESTI MORTALI, è ammessa, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera c) e g) della Legge 130/2001, solo se il defunto l’aveva espressamente voluta. Dunque la dispersione dei resti mortali esumati (dopo 10 anni) o estumulati (dopo 20 anni) può aver luogo solo se c'e' una chiara manifestazione in vita del defunto (testamento, iscrizione a un’associazione, o altra forma di espressione del de cuius in vita che possa essere ammessa). Se, all’epoca del decesso, mancava una volontà del defunto e i familiari hanno scelto loro (ad esempio: “tumulazione nel cimitero”), quella scelta è l’esercizio di un diritto proprio dei congiunti, noto come ius eligendi sepulchrum. Non è la “voce” del defunto: è la loro decisione. Proprio per questo può essere cambiata, da chi l’ha resa o da altri soggetti legittimati (per esempio i figli quando il coniuge è deceduto), sempre nel rispetto delle regole e con le formalità dovute. Resta il limite invalicabile: non si può passare alla dispersione se manca la prova della volontà del defunto. Ove ci siano i presupposti, Il funzionario, o incaricato, del servizio di POLIZIA MORTUARIA del comune in cui sono esumati o estumulati i resti rilascia l'autorizzazione alla DISPERSIONE Ceneri derivanti da cremazione di RESTI MORTALI, in marca da bollo.

Per la CREMAZIONE di CADAVERE (diverso dai resti mortali) :

• vedere pagina CREMAZIONI.

Tempi e scadenze

La denuncia di morte deve essere fatta all'Ufficio di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso, entro 24 ore dalla morte.
Tra le 15 e le 30 ore dal decesso, deve essere effettuato l'accertamento di morte da parte di un medico necroscopo. Tale accertamento può essere sostituito da un esame strumentale, tramite elettrocardiogramma della durata di almeno 20 minuti.

Dal momento del decesso deve inoltre essere osservato un "periodo di osservazione", che è il periodo in cui il corpo senza vita viene mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.
Il periodo di osservazione decorre al momento del decesso e scade dopo 24 ore.

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l’osservazione deve essere protratta fino a 48 ore.

Il periodo di osservazione può essere ridotto anche nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva. ( es. i casi decessi COVID-19)

Le autorizzazioni al trasporto, seppellimento, estradizione/passaporto mortuario o cremazione, possono essere rilasciate solamente quando siano stati rispettati i tempi prima descritti

Costi

Per Trasporto o Estradizione/Passaporto Mortuario di CADAVERE o RESTI MORTALI :

1. Marca da bollo per ISTANZA al TRAPORTO
2. Marca da bollo per AUTORIZZAZIONE al TRAPORTO
Per Trasporto e Cremazione di RESTI MORTALI (esumati dopo 10 anni o estumulati dopo 20 anni) :

1. Marca da bollo per ISTANZA al TRAPORTO
2. Marca da bollo per AUTORIZZAZIONE al TRAPORTO
3. Marca da bollo per ISTANZA alla CREMAZIONE
4. Marca da bollo per AUTORIZZAZIONE al CREMAZIONE
5. Marca da bollo per ISTANZA all'AFFIDO
6. Marca da bollo per AUTORIZZAZIONE all'AFFIDO


Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Servizi demografici

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

1 Settore - carta serviziI_signed.pdf [.pdf 508,39 Kb - 30/01/2026]

Contatti

Servizi demografici

Largo Enrico De Nicola, 5 - 04020 - Santi Cosma e Damiano (LT) - Santi Cosma e Damiano

0771607840
0771607851

protocollo@comune.santicosmaedamiano.lt.it
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Unità organizzativa responsabile

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Modulistica

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Ultimo aggiornamento pagina: 30/01/2026 16:55:21

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