Vi è l'obbligo di presentazione della “Cessione di fabbricato” solo nei casi riguardanti comodati d’uso gratuito per più di 30 giorni e locazioni destinate ad attività di impresa, artigianale e professionale (garage, negozi, magazzini ecc…) non soggetti a registrazione. In tutti gli altri casi l’obbligo viene “assorbito” dalla registrazione del contratto di compravendita o di locazione presso l’Agenzia delle Entrate )D.Lgs n. 23/2011 e D.L. n. 70/2011.
La “Cessione di fabbricato” deve comunque sempre essere presentata nel caso si venda o si affitti un immobile ad un cittadino extracomunitario o apolide.
Rimane l'obbligo della comunicazione per i casi in cui il contratto non è soggetto alla registrazione (Circolare ministeriale 20/07/2012).
La comunicazione è chiamata “Legge antiterrorismo” e deve essere presentata all'autorità locale di pubblica sicurezza (Decreto legge 21/03/1978, n. 59, art. 12).
Nel caso in cui il cessionario dell’immobile lascia l’alloggio il soggetto cedente è tenuto a darne comunicazione all’ufficio di polizia locale.
Per mancata presentazione di comunicazione o violazione delle disposizioni normative, si applica la sanzione amministrativa:
• da un minimo di Euro 103,29 ad un massimo di Euro 1.549,37, per le cessione di fabbricato;
• da un minimo di Euro 160,00 ad un massimo di Euro 1.100,00, per la comunicazione di ospitalità stranieri.