L’articolo 7 del Decreto Legislativo del 25 luglio 1998 n. 286 stabilisce che chiunque, a qualsiasi titolo, fornisce ospitalità o alloggio a un cittadino extracomunitario o a un apolide, anche se parente o affine, devono comunicare l’ospitalità alle Autorità locali dopo il loro arrivo.
La dichiarazione di ospitalità in Italia si applica anche se gli stranieri sono assunti come lavoratori dipendenti, o se viene loro concesso l’uso o la proprietà di un immobile, sia esso rurale o urbano, è un documento che attesta che il cittadino extracomunitario o l’apolide ha una sistemazione legittima sul territorio italiano ed è solitamente richiesta per il rilascio, il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno.
È consigliabile che sia il dichiarante che il cittadino extracomunitario ospitato ne conservino una copia appositamente vidimata dall’Ufficio di Pubblica Sicurezza.
La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €160 a €1.100.