Il passaggio di proprietà, mediante la sola autenticazione di firma per la vendita di un bene mobile registrato, (nella maggior parte dei casi si tratta di un autoveicolo) può essere effettuato, oltre che al PRA, agli Sportelli Telematici dell'Automobilista (ACI e Agenzie di Pratiche Auto) e dai notai, anche presso l'ufficio legale del Comune di Santi Cosdma e Damiano.Ai sensi dell'art. 2683 c.c. sono beni mobili registrati:
- Gli autoveicoli iscritti al PRA;
- Le navi ed i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione;
- Gli aeromobili iscritti nel codice della navigazione.
Il Ministero dell'Interno ha emanato, sull'argomento, la circolare n. 3/2006 del 27 ottobre 2006 avente ad oggetto "l'autenticazione della sottoscrizione degli atti di alienazione dei beni mobili registrati e degli atti di costituzione di garanzia degli stessi. Art. 7, D.L. n. 223/2006", la quale precisa che "al pubblico dipendente è attribuito unicamente il compito di accertare l'identità della persona che sottoscrive l'atto e di attestare che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza" e che "la normativa di riferimento è quella relativa all'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445".
Il Comune, dunque, è competente ad eseguire esclusivamente l’autentica di firma e non le altre operazioni relative al passaggio di proprietà dei beni mobili registrati. Ciò significa che è in ogni caso necessario rivolgersi direttamente al PRA, oppure ad un ufficio Aci o ad agenzie di pratiche auto, entro 60 giorni per la trascrizione dell’atto e tutti gli altri adempimenti, quali il pagamento delle tasse e diritti relativi.
Dal 5 ottobre 2015, il Certificato di Proprietà viene rilasciato dal PRA esclusivamente in modalità digitale sostituendo progressivamente l’attuale documento cartaceo.
Al cittadino che dal 5 ottobre 2015 richiede una formalità al PRA, per la quale è previsto il rilascio del Certificato di Proprietà, viene rilasciato un CdP digitale – CDPD – che risiede nei Sistemi informativi ACI e viene consegnata una ricevuta contenente un codice d’accesso attraverso il quale è possibile visualizzare il CDPD con le seguenti modalità:
- attraverso la lettura mediante smartphone o altro dispositivo idoneo del QR-code presente sulla ricevuta;
- collegandosi all’indirizzo web indicato nella ricevuta digitando il codice di accesso tramite la funzione “Consulta il Certificato di Proprietà Digitale”
Tutte le persone in possesso del nuovo Certificato di Proprietà, in caso di vendita del veicolo dovranno recarsi all’ACI, muniti di ricevuta di possesso del Certificato e provvedere a materializzarlo rendendolo cartaceo.
Solo dopo aver ottenuto la stampa del digitale dall’operatore ACI sarà possibile effettuare l’autentica della firma sulla dichiarazione di vendita (sempre secondo le modalità in vigore per il vecchio Certificato)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge n. 248/2006, art. 7
Circolare ACI n° 7910 del 22.06.2009
Direttiva del Ministero dell'Interno n° 2 del 08.06.2009