La decurtazione di punti dalla patente di guida si ha per quasi tutte le infrazioni "dinamiche" (velocità, cinture, semaforo rosso ecc.), ed anche alcune "statiche" come: sosta nella zona riservata alla fermata degli autobus urbani, dei taxi o nelle zone riservate alla sosta degli invalidi.
In caso di perdita del punteggio iniziale si è oggetti alla revisione della patente di guida, occorre rifare l'esame di guida (teorico e pratico).
Chi commette infrazioni, ma nei due anni successivi non ne commette altre comportanti la decurtazione, ha il reintegro completo dei 20 punti.
Il Dipartimento dei Trasporti terrestri invierà al cittadino che ha trasmesso i dati della propria patente di guida alla polizia locale una comunicazione con la quale informa dell'avvenuta decurtazione dei punti dalla patente di guida per la violazione accertata.
Non si possono decurtare più di 15 punti per volta anche se vengono accertate violazioni la cui somma è superiore.
La mancata comunicazione dei dati della patente di guida da parte del proprietario del veicolo o obbligato in slido è punita con una sanzione amministrativa che va da un minimo di € 291,00 ad un massimo di € 1.166,00.
Per recuperare i punti perduti si possono frequentare dei corsi organizzati da parte di soggetti privati (autoscuole) o pubblici che permettono di riottenere 6 punti, elevati a 9 per i titolari di patenti professionali (autocarri, bus, taxi ecc.).
Chi non commette nessuna infrazione, ad ogni biennio avrà due punti in più, fino ad un massimo di 30 punti complessivi. Per conoscere il punteggio associato alla propria patente, è possibile telefonare al numero 06 45775962 o consultare il sito internet http://www.ilportaledellautomobilista.it/.