Accertamento violazioni del codice della strada
Il personale della polizia locale accerta infrazioni per violazioni delle norme del codice della strada
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Servizio attivo
A chi è rivolto
A coloro i quali hanno un comportamento contrario alle disposizioni contenute nel codice della strada e ricevono o si vedono contestare una multa al cds.
Descrizione
Deve essere fatta una distinzione tra preavviso, verbale di contestazione, verbale per l’applicazione della sanzione accessoria:
Preavviso di accertata violazione
Il cittadino spesso si accorge di aver preso una multa quando trova sul veicolo il preavviso di accertata violazione, il classico avviso di colore rosa, lasciato sul parabrezza dei veicoli posteggiati in un divieto di sosta.
Il preavviso viene compilato, nel momento in cui è accertata la violazione in assenza del trasgressore o del proprietario del veicolo, da parte del personale della Polizia Locale.
Il preavviso di accertata violazione non è un obbligo espressamente previsto dalla normativa, ma una forma di cortesia nei confronti degli utenti che viene ormai adottata da tutte le amministrazioni comunali. Il suo scopo è quello di dare al trasgressore l'opportunità di effettuare il pagamento della sola sanzione prima che venga gravata da ulteriori costi dovuti alle spese procedurali.
Il cittadino spesso si accorge di aver preso una multa quando trova sul veicolo il preavviso di accertata violazione, il classico avviso di colore rosa, lasciato sul parabrezza dei veicoli posteggiati in un divieto di sosta.
Il preavviso viene compilato, nel momento in cui è accertata la violazione in assenza del trasgressore o del proprietario del veicolo, da parte del personale della Polizia Locale.
Il preavviso di accertata violazione non è un obbligo espressamente previsto dalla normativa, ma una forma di cortesia nei confronti degli utenti che viene ormai adottata da tutte le amministrazioni comunali. Il suo scopo è quello di dare al trasgressore l'opportunità di effettuare il pagamento della sola sanzione prima che venga gravata da ulteriori costi dovuti alle spese procedurali.
Il verbale di contestazione
Il verbale di accertamento di una violazione al codice della strada deve, entro 90 giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196 del codice della strada, attinto dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati è identificato successivamente alla commissione della violazione, la notifica può essere effettuata agli stessi entro 90 giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro 360 giorni dall'accertamento.
Se non viene effettuato il pagamento in seguito al preavviso di accertata violazione, oppure quando la trasgressione al codice stradale non viene contestata immediatamente ed il trasgressore viene identificato successivamente alla violazione, viene emesso un verbale di contestazione.
Dal momento in cui il verbale è stato contestato o notificato, l'interessato ha 60 giorni consecutivi di tempo per il pagamento (attenzione ai mesi con 30, 31 giorni o al mese di febbraio). Trascorso tale termine, il procedimento potrà essere estinto pagando circa il doppio della sanzione e le spese di notifica. Diversamente, si procederà all'emissione di una cartella esattoriale.
Dal momento in cui il verbale è stato contestato o notificato, l'interessato ha 60 giorni consecutivi di tempo per il pagamento (attenzione ai mesi con 30, 31 giorni o al mese di febbraio). Trascorso tale termine, il procedimento potrà essere estinto pagando circa il doppio della sanzione e le spese di notifica. Diversamente, si procederà all'emissione di una cartella esattoriale.
Sanzione accessoria
Il verbale per l’applicazione della sanzione accessoria comporta:
- la rimozione del veicolo, con la possibile immediata riconsegna del mezzo, previo pagamento del costo della chiamata del carro attrezzi o della rimozione
- oppure il fermo amministrativo o il sequestro del veicolo.
Il mezzo deve essere assegnato subito in custodia, salvo impedimenti, al proprietario se presente sul posto, o al trasgressore o ad altro avente titolo. Se il conducente è minorenne la custodia sarà assegnata al genitore o a chi ne esercita la sorveglianza o ad altra persona da questi delegata.
E' prevista un sanzione per chi si rifiuta di prendere in custodia il mezzo.
- la rimozione del veicolo, con la possibile immediata riconsegna del mezzo, previo pagamento del costo della chiamata del carro attrezzi o della rimozione
- oppure il fermo amministrativo o il sequestro del veicolo.
Il mezzo deve essere assegnato subito in custodia, salvo impedimenti, al proprietario se presente sul posto, o al trasgressore o ad altro avente titolo. Se il conducente è minorenne la custodia sarà assegnata al genitore o a chi ne esercita la sorveglianza o ad altra persona da questi delegata.
E' prevista un sanzione per chi si rifiuta di prendere in custodia il mezzo.
Come fare
Il trasgressore o l'obbligato in solido è ammesso a pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme (minimo edittale). Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta a mezzo di versamento tramite bollettino di PagoPa.
Particolare forma di pagamento (sconto del 30%)
Particolare forma di pagamento (sconto del 30%)
Se il pagamento avviene nei 5 giorni successivi alla notificazione del verbale, è possibile fruire di una riduzione del 30%, rispetto al minimo edittale previsto per la sanzione. La riduzione non è ammessa quando i verbali sono elevati per violazioni che prevedono la sospensione della patente di guida. Ad esempio, non è possibile avere lo sconto del 30% sulle sanzioni elevate per aver superato il limite massimo di velocità di oltre 40 km/h (infatti la violazione degli articoli 142 comma 9 e 142 comma 9bis del Codice della strada prevede proprio la sospensione della patente).
L'obbligato in solido ha il diritto di impugnare il verbale presentando ricorso alla Prefettura di Latina oppure al Giudice di Pace di Cassino.
L'obbligato in solido ha il diritto di impugnare il verbale presentando ricorso alla Prefettura di Latina oppure al Giudice di Pace di Cassino.
Cosa serve
Bollettino di PagoPa per oblare la sanzione o presentare delle memorie difensive su carta semplice da inviare al Prefetto di Latina o al Giudice di Pace competente per territorio.
Cosa si ottiene
Con il pagamento della sanzione nei temini indicati si ha l'estinzione della stessa.
Con il ricorso si può ottenere l'annullamento, la revisione o la convalida del verbale emesso dalla polizia locale .
Tempi e scadenze
Poiché il procedimento non avviene su istanza di parte ma d'ufficio, non sono previsti tempi d'attesa.
Costi
Costi di accertamento e notifica sono indicati sul verbale.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Polizia Locale - Polizia Stradale
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
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Ultimo aggiornamento pagina: 09/05/2024 12:02:58
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