Le aree edificabili o fabbricabili sono soggette all'imposta municipale unica (IMU).
L'imposta è dovuta sia per le aree edificabili originate a seguito dell'adozione del Nuovo Piano Regolatore Generale (PRG), (avvenuta con deliberazione di Consiglio Comunale n° 30 del 31/10/2008), sia per quelle determinate sugli immobili accatastati con le categorie F3-F4.
A far data dal 01/01/2016 il valore venale originario delle aree edificabili da PRG è stato ridotto del 50%. Pertanto, prima di procedere alla determinazione dell’imposta, occorrerà ridurre del 50% il valore venale dell'area comunicato originariamente, e poi applicare l'aliquota del 7,6 x 1000