Aree Edificabili

Informazioni sulle Aree fabbricabili derivanti dal piano regolatore generale (PRG) e dalle categorie catastali F3 ed F4

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

A tutti i possessori di terreni che, a seguito dell'adozione del Nuovo Piano Regolatore, è stata attribuita la natura di area edificabile e che pertanto sono soggetti all'imposta municipale unica (IMU). L'imposta per area fabbricabile è dovuta anche da tutti i possessori di immobili accatastati nelle categoria fittize (es. F3-F4).

Descrizione

Le aree edificabili o fabbricabili sono soggette all'imposta municipale unica (IMU).
L'imposta è dovuta sia per le aree edificabili originate a seguito dell'adozione del Nuovo Piano Regolatore Generale (PRG), (avvenuta con deliberazione di Consiglio Comunale n° 30 del 31/10/2008), sia per quelle determinate sugli immobili accatastati con le categorie F3-F4.
A far data dal 01/01/2016 il valore venale originario delle aree edificabili da PRG è stato ridotto del 50%. Pertanto, prima di procedere alla determinazione dell’imposta, occorrerà ridurre del 50% il valore venale dell'area comunicato originariamente, e poi applicare l'aliquota del 7,6 x 1000

Come fare

Per la determinazione dell'imposta dovuta, nonché per l'elaborazione dell'apposito F24 da utilizzare per il pagamento, puoi utilizzare l'apposito calcolatore presente sul Sito comunale (Calcolo IMU). (vedi anche descrizione estesa).
Il valore dovrà essere dichiarato ultilizzando l'allegato modello di dichiarazione IMU editabile.

Cosa serve

Per la determinazione dell'imposta dovuta occorre:
- Per le aree edificabili individuate a seguito dell'adozione del PRG, il valore venale dell'immobile come determinato dal Comune e già comunicato a ciascun contribuente;
Per le categorie fittizie (F3-F4), il valore presunto stimato sulla base dell'ubicazione dell'immobile, delle dimensioni e della destinazione d'uso prevista nella concessione ediliza approvata.

Cosa si ottiene

L'aggiornamento nei database tributari dell'ente

Tempi e scadenze

I tempi e le scadenze sono i medesimi vigenti per la normativa IMU, pertanto:
- per il pagamento, 16 giugno e 16 giugno rispettivamente per il versamento dell'acconto e del saldo;
- per la dichiarazione, 30 giugno dell'anno successivo all'attribuzione del valore oppure dell'accatastamento

Costi

Non ci sono altri costi oltre il pagamento del tributo

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Tributi: Imposta municipale unica (IMU)

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

CARTA DEI SERVIZI 2022_SETTORE 2.pdf [.pdf 1010,77 Kb - 12/03/2024]

Contatti

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Ultimo aggiornamento pagina: 10/05/2024 11:32:08

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